Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 14158 del 8 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non č suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilitā della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/05/2018).

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