Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5574 del 8 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La retrocessione dei beni espropriati attua, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, un nuovo trasferimento di proprietą, con efficacia "ex nunc" del bene espropriato e non utilizzato dall'espropriante, in conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo dell'espropriato di ottenere il ritrasferimento mediante una sentenza costitutiva modificativa della situazione giuridica posta in essere dal provvedimento espropriativo.Ne consegue che il prezzo di retrocessione va determinato con riferimento al momento della pronuncia di retrocessione, integrando da tale data un debito di valuta, in relazione al quale non opera il meccanismo automatico della rivalutazione, giacché gli eventuali effetti negativi della mora restano regolati dall'art. 1224 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/07/2012).

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