Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7409 del 17 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175c.c. art. 1175 - Comportamento secondo correttezza c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio; ne consegue l'inammissibilitą della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/03/2017).

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