Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14272 del 8 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Per stabilire se, in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine accertare se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto č idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/04/2015).

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