Cassazione civile Sez. V sentenza n. 20784 del 14 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'IRPEF, il contributo integrativo di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 103 del 1996 a favore delle casse o enti di previdenza competenti (nella specie, a favore dell'ente gestore della previdenza obbligatoria degli attuari, chimici, dottori agronomi e forestali, geologi) non costituisce costo deducibile dal reddito complessivo, trattandosi di onere che non grava sul contribuente professionista ma č posto dalla legge a carico del cliente dello stesso. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Liguria, 19/03/2009).

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