Cassazione civile Sez. V sentenza n. 16462 del 22 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l'art. 10, primo comma, lettera g), del D.P.R. n. 597 del 1973 (al pari dell'art. 10, primo comma, lett. c, D.P.R. n. 917 del 1986) limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'assegno periodico - e non anche a quello corrisposto in unica soluzione - al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale differente trattamento - come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 - è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta né irragionevole né in contrasto con il principio di capacità contributiva. (cassa e dec. nel mer., comma Trib. Reg. Lombardia, 27 ottobre 1997)

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