Corte costituzionale ordinanza n. 178 del 27 maggio 1996

(3 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. [[n3ost]] e [53 Cost., nella parte in cui non prevede, ai fini dell'IRPEF, la deducibilità dal reddito imponibile dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 383 del 2001 ed il rimettente non ha prospettato profili di censura ulteriori e nuovi rispetto a quelli già esaminati. Infatti, il giudice a quo ripropone l'erronea tesi della "perfetta equivalenza" tra il pagamento tramite assegno periodico e quello tramite assegno una tantum, laddove, viceversa, le due forme di adempimento hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, regimi fiscali diversi. - V. il precedente di cui alla ordinanza n. 383/2001.

(massima n. 2)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i) , del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, nel reddito imponibile, l'importo dell'assegno percepito dal coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione sollevata sulla premessa della illegittimità dell'art. 10, comma 1, lettera c) , del medesimo D.P.R., ma tale premessa è erronea.

(massima n. 3)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ('recte': art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano - in quanto la possibilità di prendere in esame la necessita' di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione di un beneficio che in ipotesi "si assumesse essere allo stato illegittimamente limitato" alle sole confessioni con intesa, è 'in limine' preclusa e resa inutile dalla mancanza di una "disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio" del diritto di libertà religiosa. - Riguardo alla disparità di trattamento fra confessioni religiose, in tema di "contributi per l'edilizia religiosa".

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