Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24367 del 4 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della costituzione di una servitł coattiva di passaggio, l'accertamento della interclusione di un fondo, ai sensi dell'art. 1051c.c. art. 1051 - Passaggio coattivo c.c., va eseguito in riferimento all'immobile nel suo complesso e, quindi, senza tenere conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro), non sia raggiungibile con mezzi meccanici. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/08/2013).

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