Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14503 del 6 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accoglimento di una domanda di usucapione di servitł di passaggio, il requisito della contiguitą o vicinanza dei fondi rappresenta un elemento di fatto, pił che di diritto, il cui accertamento comporta una valutazione di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimitą. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'apprezzamento, da parte del giudice di appello, della non trascurabile distanza esistente tra i due fondi e della possibilitą di raggiungere in altro modo il fondo dominante dalla pubblica via integrasse la denuncia di un errore di diritto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2014).

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