Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9935 del 16 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il concessionario di un'area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l'autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, č titolare di una vera e propria proprietā superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione. Egli č soggetto all'imposta comunale sugli immobili (ICI) anche prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - che prevede che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo ICI sia il concessionario -, considerato che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce, anche nella formulazione anteriore all'art. 58, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che siano soggetti ICI anche i titolari del diritto di superficie e degli altri diritti reali. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Ancona, 10 Marzo 2004).

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