Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 22095 del 13 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto č tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietā del fondo a lui appartenente, il confine č diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/07/2018).

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