Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22591 del 16 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietą e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioč del bene che ne costituisce l'oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilitą di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto. (Nella fattispecie, la parte ricorrente aveva chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione di un terreno a seguito del rigetto di precedente domanda volta ad ottenerne la proprietą in virtł di un contratto di rendita vitalizia). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/08/2015).

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