Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 6007 del 28 febbraio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Poiché l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione del medesimo bene che l'attore afferma essere nel possesso o detenzione del convenuto, laddove tale bene, gią prima della proposizione della domanda, sia venuto a mancare per distruzione, per alienazione ad altro soggetto o per altra causa, l'azione esperibile sarą soltanto quella personale o di risarcimento dei danni diretta a conseguire il valore pecuniario della cosa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2013).

(massima n. 2)

Dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall'art. 1147, comma 3, c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di un bene mobile č sufficiente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietą (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a "non domino". (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2013).

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