(massima n. 1)
In tema di distanza nelle costruzioni, quando due fondi siano separati da un terreno intermedio di proprietā aliena, non puō operare il principio della prevenzione, in quanto trattasi di principio applicabile per le costruzioni sul confine, ma non per quelle arretrate rispetto alla stessa linea di confine di meno di un metro e mezzo, non potendo essere imposto al secondo costruttore l'obbligo di un distacco dal confine superiore a quello pari alla metā della distanza minima di tre metri di cui all'art. 873 c.c., siccome allo stesso č preclusa la possibilitā di edificare in appoggio o in aderenza, o di avanzare sul fondo altrui, e, quindi, di esercitare i diritti di cui all'art. 875 c.c.. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2014).