Corte costituzionale sentenza n. 24 del 23 marzo 1964

(2 massime)

(massima n. 1)

La legge 4 luglio 1950 n. 454, concernente l'ammasso del grano della campagna agraria 1949-50, attuò il passaggio dal regime di ammasso obbligatorio a quello facoltativo come inequivocabilmente risulta dalla formulazione letterale delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 6 della legge medesima nei quali rispettivamente si parla di contingenti di grano che "possono essere conferiti" e di "facoltà" di conferimento riconosciuta a ciascun produttore.

(massima n. 2)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi che hanno disposto ammassi facoltativi in riferimento all'art. 41 della Costituzione in quanto, in tale regime di ammassi, la libertà economica e dei produttori e degli esercenti l'attività molitoria non risulta in alcun modo limitata, avendo i primi semplice facoltà e non obbligo di conferire il prodotto all'ammasso, e potendo i secondi liberamente acquistare il grano, secondo la loro convenienza, o dalla gestione di Stato o direttamente dai produttori.

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