Corte costituzionale sentenza n. 46 del 9 aprile 1963

(1 massima)

(massima n. 1)

Si deve ritenere che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione anche quale strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme contenute nell'art. 41 Cost. Anche su questo punto la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero, e nella sentenza n. 5 del 1962 già citata e nell'altra n. 54 del 5 giugno 1962. Né può essere considerata in contrasto con l'art. 41 Cost. la norma, contenuta nell'art. 2617 c.c., la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 2617 c.c.

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