Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23130 del 12 novembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo "ius aedificandi" trova fonte nel diritto di proprietą, del quale rappresenta una facoltą ex art. 832 c.c., sicché i diritti edificatori possono assumere autonoma rilevanza solo in quanto siano oggetto di un'apposita convenzione stipulata dal proprietario dell'area cui accedono; in assenza di tale convenzione, il trasferimento della proprietą del terreno (nella specie, per espropriazione forzata) comporta anche il trasferimento della capacitą edificatoria attuale (nella specie, volumetria edificabile connessa a un piano di lottizzazione). (Rigetta, App. Milano, 18/06/2010).

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