Corte costituzionale sentenza n. 155 del 27 luglio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

La legge 11 febbraio 1971 n. 11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nel dettare negli artt. 3 e 4, primo comma, le nuove norme sulla formazione del canone con riferimento a tutti gli affittuari, siano essi coltivatori diretti o imprenditori non coltivatori, viola l'art. 3 della Costituzione il quale postula che a situazioni differenziate tra loro non possa praticarsi identico trattamento: ed invero, la compressione del beneficio fondiario mentre trova una valida giustificazione se si risolve in un vantaggio per l'affittuario che coltivi direttamente la terra con le forze di lavoro proprie e dei suoi familiari, si presenta invece priva di razionalitą quando essa determina un arricchimento dell'affittuario imprenditore che faccia lavorare da altri la terra presa in fitto.

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