Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3858 del 17 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, č rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimitā, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne č oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalitā, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2015).

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