Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 11857 del 6 maggio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, č derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunitā, la cui valutazione non č sindacabile in sede di legittimitā, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non č obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale pių pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessitā di porre un limite all'applicazione della volontā del legislatore. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2018)

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