Cassazione civile Sez. II sentenza n. 33438 del 17 dicembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi č rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non č prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/02/2015).

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