Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3512 del 6 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di divisione ereditaria, la comunione su un bene immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c., esistente tra medesimi soggetti ma in virtł di titoli diversi, dando luogo alla formazione di autonome masse, impone la diversificazione delle operazioni divisionali che, secondo un criterio logico-cronologico, devono essere compute partendo dallo scioglimento della comunione pił risalente per poi procedere via via allo scioglimento di quelle successive, senza che la valutazione delle richieste concorrenti di attribuzione sia influenzata dall'esito delle precedenti attribuzioni che hanno posto termine allo stato di indivisione su autonome comunioni. (Nella specie, il giudice d'appello aveva invece attribuito a una condividente la proprietą esclusiva di un bene immobile comune non divisibile, tenendo conto, ai fini dell'individuazione del maggior quotista sul predetto bene, della precedente assegnazione ad altro condividente della proprietą piena di un diverso bene immobile comune proveniente da titolo diverso). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2014).

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