Corte costituzionale sentenza n. 213 del 22 luglio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2122 c.c. non può essere interpretato nel senso di attribuire le indennità previste dagli artt. 2118 e 2120 c.c. anche al coniuge separato per colpa, o al quale, anche in concorso con l'altro coniuge, sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudizio, e che non abbia avuto diritto ad assegno alimentare a carico del lavoratore poi defunto. Conseguentemente, non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2122 c.c., sollevata dal giudice a quo sulla base dell'interpretazione disconosciuta dalla Corte.

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