Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30247 del 20 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione concorsuale dell'ereditā beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'ereditā; in funzione della medesima necessitā č perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 31/05/2016).

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