Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14110 del 24 maggio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullitą di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalitą di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entitą della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, cosģ dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di ereditą o di legato. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso la violazione di detto divieto nella predisposizione di una scrittura privata con cui il padre si era impegnato a custodire e gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di opere d'arte con l'obbligo di non farne subire un decremento e di non spossessarsene, a fronte della contestuale assunzione dell'obbligo, da parte dei figli, di corrispondergli una rendita vitalizia). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018).

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