Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 15421 del 20 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie che hanno ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori, nel rispetto delle regole dettate dal diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo dall'art. 709 ter c.p.c., suscettibile di interpretazione estensiva, essendo il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n. 219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l'uniformitā di regolazione giuridica della responsabilitā genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio. (Regola competenza).

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