Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5242 del 21 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'imprescrittibilitą dell'azione di disconoscimento di paternitą proposta dal figlio, introdotta dall'art. 244, quinto comma, c.c. come riformulato dall'art. 18 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, si applica, in quanto non esclusa dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 104, commi 7 e 9, del medesimo d.lgs., anche ai giudizi gią pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2015).

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