Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 25861 del 9 dicembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La pendenza di una lite sulla validitą dell'accordo giustificativo della separazione consensuale tra coniugi pregiudica, in senso tecnico giuridico, l'esito del giudizio, contemporaneamente pendente, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e ne comporta la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., perché l'eventuale annullamento di quell'accordo determinerebbe il venir meno, con effetto "ex tunc", di un presupposto indispensabile della pronuncia di divorzio. (Regola sospensione)

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