Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 8875 del 11 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice competente per l'apertura della tutela in caso di interdizione legale va individuato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 662 cod. proc. pen. e 343 cod. civ., con riferimento al domicilio del condannato, da presumersi, ai sensi dell'art. 44 cod. civ., coincidente con la sua residenza anagrafica, senza che assuma rilievo il fatto che, a seguito della sopravvenuta irreperibilitā dell'interdetto, sia pendente la procedura di cancellazione dai registri anagrafici, posto che l'interdizione legale non č caducata dalla latitanza ovvero dall'irreperibilitā del condannato. (Regola competenza)

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