Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 29548 del 14 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo "jus eligendi sepulchrum" rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento "mortis causa"; ove, tuttavia, la "electio" non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello "ius coniugii" sullo "ius sanguinis" e di questo sullo "ius successionis". Una volta eseguita la scelta indicata dal congiunto, il giudice, accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2017

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