Cassazione civile Sez. V sentenza n. 28887 del 9 dicembre 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre n. 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi. Non sono quindi imponibili le indennitą corrisposte dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile.

(massima n. 2)

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimitą il principio secondo il quale la percezione di somme a titolo di risarcimento del danno sono suscettibili di imposizione diretta - ex art. 6, comma 2, del Tuir, D.P.R. n. 917/1986 - esclusivamente qualora siano riconducibili al ristoro del mancato conseguimento di redditi ovvero ne costituiscano sostituzione o surrogazione nella misura in cui siano configurabili nella medesima categoria del reddito perduto o sostituito.

(massima n. 3)

L'indennitą percepita da un lavoratore dipendente a titolo di risarcimento dei danni per demansionamento non č soggetta ad IRPEF, poiché in forza del principio stabilito dall'art. 6, secondo comma, del TUIR - D.P.R. n. 917/1986, le somme che sono meramente reintegrative di un danno patrimoniale non hanno natura reddituale.

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