Cassazione civile Sez. V sentenza n. 1980 del 30 gennaio 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

Non è tassabile il canone di locazione anticipato ed eventualmente percepito per un immobile andato distrutto (nel caso di specie, il Teatro P. di Bari), in quanto la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione determina il venir meno del diritto alla percezione del canone (e l'obbligo di restituire quanto percepito) e non rileva che il canone sia stato trattenuto dal proprietario quale acconto del risarcimento del danno per omessa custodia del bene.

(massima n. 2)

La parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione (locatore) non può chiedere la controprestazione e deve restituire al conduttore i canoni di locazione già versati, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito, e, pertanto, mancando l'obbligo di corrispondere il canone per la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione ex art. 1463 c.c. in conseguenza della distruzione della cosa locata, viene anche meno il presupposto impositivo in capo al locatore e non importa che la somma corrisposta resti ugualmente dovuta a titolo di risarcimento od altro, poiché in tal caso si tratterebbe di una diversa "causa petendi" da cui non può scaturire l'obbligo in parola.

(massima n. 3)

In tema d'imposte sul reddito dei fabbricati, qualora l'immobile sia stato concesso in locazione, la distruzione dello stesso determina la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione facendo venir meno il diritto del locatore alla controprestazione, e comportando altresì l'obbligo di restituire la prestazione eventualmente già ricevuta. Viene in tal modo a mancare lo stesso presupposto dell'imposizione fiscale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la somma corrisposta dal conduttore resti ugualmente dovuta (ad esempio, a titolo di risarcimento del danno per omessa custodia da parte del conduttore), trattandosi di un diverso titolo, dal quale non può scaturire l'obbligo tributario.

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