Cassazione civile Sez. IV sentenza n. 19078 del 29 settembre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 14, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 (la quale ha natura di interpretazione autentica della normativa contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), secondo cui non costituiscono reddito imponibile quei proventi di attivitą illecita che siano "gią sottoposti a sequestro o confisca penale", trova applicazione solo quando il provvedimento ablatorio intervenga entro il periodo d'imposta in cui il provento si colloca, senza che assumano rilievo provvedimenti di sequestro intervenuti successivamente.

(massima n. 2)

Con riguardo alla tassazione dei proventi derivanti dall'esercizio di attivitą illecite, affinché operi la causa di esclusione dell'imponibilitą costituita dalla circostanza che i detti proventi risultino "gią sottoposti a sequestro o confisca penale", occorre che il provvedimento ablatorio intervenga entro lo stesso periodo di imposta nel quale il provento sia maturato.

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