Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9085 del 6 giugno 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Pur essendo venuta meno, in via generale, l'obbligatorietą della presenza del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere per effetto dell'abrogazione dell'art. 796, ultimo comma, c.p.c. ad opera dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il coordinamento di quest'ultima legge con le disposizioni del codice di rito civile che regolano la presenza del pubblico ministero in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende pur sempre necessaria la partecipazione del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.

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