Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26365 del 7 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, č necessario il ministero di un difensore ai sensi dell'art. 82, terzo comma, c.p.c., trattandosi di procedura camerale che risolve una controversia su diritti soggettivi e di natura contenziosa, anziché volontaria, definita con provvedimento suscettibile di passare in giudicato. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato la nullitą della sentenza di primo grado nel rilievo che il ricorso con cui i coniugi avevano chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato sottoscritto dalle parti personalmente).

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.