Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3237 del 27 maggio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine dell'esperibilitą dell'azione per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fondata sulla esistenza di una separazione personale, la maturazione del termine di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 va riscontrata con riferimento non alla data della presentazione del ricorso, ma a quella della notificazione del medesimo.

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