Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15395 del 1 dicembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vendita, la riconoscibilitā del vizio, rendendo non dovuta la relativa garanzia, esclude che l'acquirente possa ottenere sia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, sia il risarcimento dei danni che l'art. 1494 c.c. gli attribuisce. Quando l'obbligazione di garanzia non sia sorta, come nei casi di esclusione convenzionale (art. 1490 c.c.) o di conoscenza o facile riconoscibilitā dei vizi da parte del compratore (art. 1491 c.c.), non č neppure configurabile un suo inadempimento, sanzionabile con il risarcimento dei danni.

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