Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10258 del 20 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comma sesto dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nel prevedere che “l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli...” e che “l'assegnazione, in quanto trascritta, č opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 c.c.”, pur facendo riferimento alle disposizioni sulla locazione, si applica anche ad altri titoli di godimento, quali il comodato. Tuttavia la trascrizione lascia immutata la qualifica del contratto e l'opponibilitā corrisponde al contenuto del titolo preesistente. Consegue che il coniuge assegnatario dell'appartamento dato in comodato č tenuto a restituire l'immobile a richiesta del comodante, secondo quanto dispone l'art. 1810 c.c.

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