Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11696 del 18 settembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di divorzio, l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla protezione della prole e non è prevista in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è destinato l'assegno divorzile, con la conseguenza che il giudice non può, in assenza di figli conviventi, assegnare la casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, a quello fra i due che ritenga più debole. (Nella specie la S. C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva assegnato la casa in comproprietà degli ex coniugi a quello ritenuto più debole economicamente onde sopperire a tale situazione di debolezza).

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