Cassazione civile Sez. V sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di vincere la presunzione di residenza fiscale in Italia dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, il contribuente deve dimostrare che č ubicata all'estero la sede principale dei suoi interessi vitali, non assumendo peraltro rilevanza prioritaria le relazioni familiari, quanto piuttosto la sede effettiva dell'attivitā.

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