Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9047 del 3 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui l'assegno di mantenimento dei figli minori a favore dell'ex coniuge affidatario sia determinato in una somma fissa mensile, deve ritenersi, in mancanza di diverse disposizioni, che detta somma costituisca, non già il mero rimborso (eventualmente pro quota) delle spese sostenute dall'affidatario per il mantenimento della prole nel mese corrispondente, sibbene una rata mensile di un assegno annuale, determinato in funzione delle esigenze (non solo di mantenimento, ma anche di carattere generale) della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il coniuge non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo del versamento dell'assegno per il tempo in cui i figli, secondo le modalità di visita fissate in sentenza, si trovino presso di lui, per il solo fatto che in detto periodo egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.

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