Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3050 del 29 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

La sentenza di divorzio, mentre ha importanza costitutiva rispetto all'assegno che uno degli ex coniugi debba all'altro per le esigenze proprie di quest'ultimo (importanza temperata per effetto della modifica apportata all'art. 4, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dall'art. 8, L. 6 marzo 1987, n. 74, a seguito della quale il giudice può discrezionalmente far decorrere anche l'assegno divorzile dal momento della domanda), è irrilevante rispetto all'obbligo di mantenere i figli, con la conseguenza che la decorrenza dell'assegno in favore di questi ultimi va fatta risalire alla data della domanda, ovvero alla data dei fatti che ne impongono il riequilibrio, se successivi.

Articoli correlati

(massima n. 2)

Nel giudizio di divorzio, nel caso in cui non si debba più provvedere all'assegnazione della casa coniugale, di proprietà comune degli ex coniugi, a seguito dell'allontanamento da essa del coniuge affidatario dei figli, senza richiesta di farvi ritorno, la destinazione della detta casa, che resta affidata alle esclusive decisioni degli ex coniugi quali comproprietari della stessa, ove ne comporti l'alterazione delle rispettive condizioni economiche, può legittimare la richiesta del correlativo riequilibrio a modifica dei pregressi provvedimenti giudiziari al riguardo dei rapporti economici dipendenti dal divorzio, che essendo adottati rebus sic stantibus, non sono suscettibili di passare in giudicato.

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.