Cassazione civile Sez. I sentenza n. 505 del 23 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La determinazione compiuta dal giudice della separazione in ordine all'assegno di mantenimento dovuto per il figlio non è vincolante per il giudice del divorzio che può rivedere la relativa statuizione, in relazione alle possibilità economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio medesimo.

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