Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6312 del 22 giugno 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

Nella materia dell'affidamento di figli minori, in cui il giudice della separazione e del divorzio devono attenersi al criterio fondamentale dell'interesse della prole, la circostanza che uno dei genitori risieda all'estero non limita di per sè l'affidamento del figlio a questi ma comporta una più complessa e delicata indagine circa l'interesse del minore, stante l'inevitabile compressione dei rapporti che il genitore non affidatario dovrà subire e le difficoltà che al medesimo deriveranno nell'espletamento del suo diritto-dovere di concorrere all'istruzione ed all'educazione del figlio

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(massima n. 2)

Il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare il diritto-dovere del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare la prole, ha quale misura e limite l'attuazione del preminente interesse del figlio e può legittimamente imporre quelle cautele e restrizioni che siano necessarie ad evitare un pregiudizio alla salute psicofisica dello stesso, arrivando anche a sospendere gli incontri allorquando la continuazione dei rapporti genitore-figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, in un caso di genitore non affidatario residente all'estero, aveva disposto che le visite di questi al minore, per evitare il nocumento derivatogli in passato dai continui trasferimenti, si svolgessero in Italia e che il minore potesse espatriare solo col consenso della madre affidataria).

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(massima n. 3)

Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio.

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