Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1466 del 11 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice del divorzio, nel provvedere sull'affidamento dei figli minori, deve valutare la situazione in atto, al fine di adottare le scelte pił idonee ad assicurare l'interesse dei minori stessi, garantendone la formazione della personalitą ed il regolare sviluppo psico-fisico, mentre non resta vincolato alle decisioni ed agli apprezzamenti in proposito a suo tempo effettuati dal giudice della separazione, vertendosi in tema di statuizioni modificabili in relazione ai fatti sopravvenuti.

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