Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1024 del 18 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento del giudice del divorzio, in ordine all'affidamento del figlio minore ad uno dei coniugi, per il caso in cui sia accertata l'inidoneitą dell'altro coniuge a prenderne cura, e non ricorrano motivi ostativi all'affidamento medesimo, non abbisogna di una specifica e particolare motivazione, circa l'esclusione di un ricorso a terze persone o di un collocamento presso istituti, trattandosi di ipotesi eccezionali rispetto al criterio normale della scelta dell'uno o dell'altro dei genitori.

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