Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3196 del 26 novembre 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

La garanzia per evizione (artt. 1483, 1484 c.c.) e quella per l'esistenza di oneri o diritti reali o personali di terzi sulla cosa venduta (art. 1489 c.c.), si differenziano, oltre che per i distinti presupposti su cui si fondano, anche per la diversa disciplina delle relative azioni: invero, nel caso di evizione totale o parziale la responsabilitā del venditore non č esclusa dal semplice fatto che al compratore fosse nota l'esistenza del diritto del terzo sulla cosa ed il conseguente pericolo di evizione e sussiste sempre per il venditore — salvo il caso di vendita convenuta a rischio e pericolo del compratore (art. 1488 c.c.) — l'obbligo di restituire il prezzo pagato e di rimborsare le spese, anche se sia stata pattuita l'esclusione dalla garanzia; nell'ipotesi prevista dall'art. 1489 c.c., invece, l'esperibilitā dell'azione subordinata alla condizione che la denunciata limitazione qualitativa del diritto acquistato derivi dall'esistenza di diritti od oneri non apparenti o non dichiarati nel contratto e non altrimenti noti al compratore.

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