Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24055 del 25 settembre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

L'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato in tutto o in parte del bene alienato ovvero il diritto trasferito perda le sue caratteristiche qualitative o quantitative, mentre se la privazione riguardi esclusivamente limitazioni inerenti il godimento del bene o imposizioni di oneri che lascino integra l'acquisizione patrimoniale trova applicazione l'art. 1489 cod. civ riguardante i vizi della cosa venduta. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la mancanza della facoltà d'uso della corte condominiale comune, come area destinata a posto macchina scoperto per i condomini, prevista espressamente nel trasferimento immobiliare, non potesse integrare l'azione di garanzia per evizione parziale).

(massima n. 2)

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris basato sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione delle domande delle parti con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, in relazione ad un giudizio promosso per l'evizione parziale ai sensi dell'art. 1484 c.c., aveva ritenuto inammissibile — considerandola domanda nuova — la domanda subordinata avanzata ai sensi dell'art. 1489 c.c., senza procedere ad una diversa qualificazione dei fatti esposti dall'appellante).

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