Cassazione civile Sez. III sentenza n. 220 del 23 gennaio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1489 c.c. si limita a stabilire il contenuto della garanzia dovuta dal venditore per l'esistenza sulla cosa venduta di diritti reali che ne limitano il godimento, ma non stabilisce, altresì, a carico dello stesso venditore ed a favore del compratore, l'obbligo di accertare l'effettiva esistenza di tali diritti. Tale accertamento il venditore può, peraltro, compiere nel suo interesse, ed anche delegarlo ad un terzo, il quale sarà, in tal caso, responsabile nei suoi confronti, secondo le regole del contratto di prestazione d'opera intellettuale, per il mancato o l'erroneo compimento delle necessarie indagini. Queste ultime possono essere, infine, demandate dal venditore allo stesso compratore il quale, se le esegue in modo erroneo, incorre in autoresponsabilità, e pertanto, deve sopportare le conseguenze del proprio negligente comportamento, senza poter addossare al venditore medesimo i danni derivatigli dall'esistenza del diritto speciale sulla cosa acquistata, come, di regola, avrebbe potuto fare, in forza della garanzia dovutagli ai sensi della citata norma. Il patto di conferimento al compratore dell'incarico di eseguire le indagini necessarie ad accertare l'esistenza di diritti reali speciali su di un immobile, oggetto della compravendita, non concernendo il trasferimento di un bene immobile, ma traendo da questo soltanto occasione, non richiede l'atto scritto ad substantiam o ad probationem e può essere, quindi, provato, anche a mezzo di prova orale.

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