Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9442 del 21 settembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f) della L. n. 898 del 1970, la non consumazione del matrimonio non incide, di per sé, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Da ciò consegue che essa non tocca — di per sé — la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicazione della normativa relativa all'assegno di divorzio.

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